DISTILLAZIONE DELL'ALCOL PER USI COMMESTIBILI : (vino)
La normativa comunitaria (Reg. CE 491/2009 e Reg. CE 555/2008) prevede l'assegnazione di un aiuto accoppiato per la produzione di alcol ricavato dalla distillazione del vino.
Beneficiari:
possono chiedere di essere ammessi all'aiuto i produttori di vino in regola con lo schedario vitivinicolo e le dichiarazioni vitivinicole.
La domanda deve essere presentata entro il 30 maggio di ciascuna campagna esclusivamente in modalità telematica (tramite i CAA od in proprio mediante accesso al portale SIAN).
Requisiti:
per ottenere l'aiuto occorre che i beneficiari (produttori di vino) siano in possesso di un contratto di compravendita di vino sottoscritto con la controparte (distillatore).
Il produttore (venditore di vino), a sua volta, è obbligato a prestare una garanzia all'Organismo Pagatore (fidejussione o polizza fideiussoria) di 2 euro per ogni ettolitro di vino oggetto del contratto di cui sopra a garanzia della consegna del vino in distilleria.
Importo:
viene calcolato tenuto contro degli stanziamenti previsti per ciascuna Regione italiana moltiplicando gli ettani di vigneto dal quale è stato ottenuto vino oggetto di contratto moltiplicato l'importo unitario stabilito dai citati regolamenti per le varie annualità 2009, 2010, 2011 e 2012.
Pagamenti:
viene effettuato dall'Organismo Pagatore AGEA, esclusivamente attraverso accreditamento su conto corrente bancario, entro il 15 ottobre di ciascun anno per la campagna di riferimento dell'anno precedente, ovvero anche in via anticipata dietro presentazione di polizza fideiussoria pari al 120% dell'aiuto richiesto.
AIUTO PER L'ARRICCHIMENTO DEL VINO:
La normativa comunitaria prevede l'assegnazione di un aiuto accoppiato per le operazioni di aumento della gradazione alcolica del vino mediante l'utilizzo di mosti, mosti concentrati e mosti concentrati rettificati.
Beneficiari:
sono i produttori di vino in regola con lo schedario vitivinicolo e le dichiarazioni vitivinicole e che abbiano ottemperato alle condizioni previste per la pratica di arricchimento.
Importo:
viene calcolato tenuto conto degli stanziamenti previsti dal MIPAAF per ciascuna Regione italiana, e si ottiene moltiplicando il monte gradi per l'importo unitario, stabilito dalla Commissione Europea, relativo al prodotto usato per l'arricchimento (MC e MCR).
Domanda:
deve essere presentata in modalità telematica (tramite i CAA, o in proprio tramite accesso al portale SIAN) all'Organismo Pagatore entro il 31 gennaio di ogni anno.
Pagamenti:
sono effettuati dall'Organismo Pagatore competente per Regione (Toscana OP ARTEA; Veneto OP AVEPA e tutte le altre Regioni OP AGEA), esclusivamente attraverso accreditamento su conto corrente bancario entro il 16 giugno di ogni anno.
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