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Data ultimo Aggiornamento 04/10/2013 - Collegata
Bachi da seta

La normativa comunitaria (Regg. CE 845/72, 1744/06 e 1234/07) prevede il riconoscimento di un aiuto accoppiato all'allevamento di bachi da seta aventi determinate caratteristiche.
  
Beneficiari:
Le persone fisiche o giuridiche che, dopo aver acquistato telaini da un organismo riconosciuto per tale attività, portino a termine l'allevamento di tali telaini, che devono contenere almeno 20.000 uova di bachi da seta e concludersi con una produzione minima per ogni singolo telaino non inferiore a 20 chilogrammi di bozzoli, da consegnare ad un organismo riconosciuto per tale scopo.
Domanda:
Deve essere presentata dall'allevatore per il tramite dell'Associazione Nazionale Bachicoltori entro il 30 novembre di ogni anno e deve essere corredata, tra l'altro, dai certificati originali rilasciati dai predetti organismi riconosciuti che consegnano i telaini e ritirano i bozzoli;l'Agea acquisirà poi dalle competenti Amministrazioni pubbliche i verbali riguardanti l'esito dei controlli effettuati nelle varie fasi dell'allevamento.

Importo aiuto:
è Si calcola moltiplicando il numero dei telaini allevati correttamente per l'importo unitario di euro 133,26.

Pagamento:
Viene effettuato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

 
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