Data ultimo Aggiornamento 04/10/2013 - Collegata
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La normativa comunitaria ( ad es.Reg. Ce 1260/2001, Reg. Ce 1262/2001 e Reg. Ce 952/2006 per lo zucchero ) consente agli Stati Membri di sostenere il proprio mercato interno di taluni particolari prodotti i cui prezzi sono al di sotto del cosiddetto prezzo di intervento fissato dalla Commissione Europea. I prodotti in questione sono:
- zucchero
- alcol
- carne
- cereali
- burro (intervento sospeso)
- olio (intervento sospeso)
Tale sostegno si concretizza attraverso l'intervento dello Stato Membro che pertanto procede all'acquisto, al magazzinaggio e alla successiva vendita dei prodotti interessati. In Italia le suddette operazioni fanno capo ad Agea che ne disciplina modalità e scadenze attraverso la cosiddetta circolare di campagna che annualmente viene emanata per ciascun settore di riferimento. I prodotti acquistati vengono depositati e quindi custoditi presso magazzini di proprietà di depositari riconosciuti da Agea e pertanto iscritti presso il relativo Albo dei depositari. La successiva vendita avviene attraverso bandi cui possono aderire soltanto operatori comunitari,salvo disposizioni contrarie della Commissione dopo apposita accurata procedura,che termina con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Agea. Vengono effettuati accurati controlli e viee tenuta una contabililità di magazzino che periodicamente viene comunicata al Feaga (commissione Europea). Ogni anno viene effettuato un inventario generale di tutti i prodotti detenuti. I depositari sono legati ad Agea da contratti di deposito o magazzinaggio, con prestazione di cauzione, per la massima parte,per il prodotto detenuto e contro l'incendio e il furto.
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