Data ultimo Aggiornamento 04/10/2013 - Collegata
Latte e prodotti derivati |
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La normativa comunitaria (Reg. (CE) 657/2008, come modificato dal Reg. (CE) 966/2009) prevede la concessione di un aiuto finalizzato a favorire, tra i ragazzi in età scolare, il consumo dei seguenti prodotti lattiero caseari:
- Latte trattato termicamente e/o aromatizzato;Latte intero;
- Yogurt di latte e/ o aromatizzato;
- Formaggi freschi e fusi;
- Grana Padano e Parmigiano Reggiano;
- Formaggi diversi da quelli appartenenti alle precedenti categorie.
L'aiuto viene concesso a condizione che i suddetti prodotti siano di produzione comunitaria, vengano distribuiti a prezzo agevolato, non vengano utilizzati per la preparazione dei pasti serviti agli studenti.
Beneficiari:
Possono richiedere l' aiuto i seguenti soggetti:
- istituti scolastici pubblici
- istituti scolastici privati
- amministrazioni responsabili (autorità didattiche)
L'aiuto può essere richiesto anche dalle Ditte fornitrici, a condizione che il prezzo dei prodotti venga fatturato applicando una decurtazione di un ammontare pari all'importo dell'aiuto. Gli asili nido e le università sono esclusi dall'elenco dei beneficiari.
Importi:
- Latte trattato termicamente e/o aromatizzato: 18.15 euro per ogni 100 kg di prodotto
- Yogurt di latte e/o aromatizzato: 18,15 euro per ogni 100 kg di prodotto e/o 16,34 euro per ogni 100 kg di prodotto
- Formaggi freschi e fusi: 54,45 euro per ogni 100 kg di prodotto
- Grana Padano e Parmigiano Reggiano:163,14 euro per ogni 100 kg di prodotto
- Formaggi diversi da quelli appartenenti alle precedenti categorie:138, 85 euro per ogni 100 kg di prodotto
Domande e scadenze:
La domanda deve essere presentata all'Organismo Pagatore entro:
- il 30 aprile di ogni anno per i prodotti distribuiti dall' 1/8 al 31/1;
- il 30 novembre di ogni anno per i prodotti distribuiti dall'1/2 al 31/7
Alle domande pervenute in ritardo rispetto a tali scadenze si applica una penalità pari alla riduzione del 5% dell'ammontare totale dell'aiuto per un mese di ritardo e del 10% fino a due mesi di ritardo. Per i ritardi superiori ai due mesi, decade il diritto all'aiuto.
Pagamenti:
Il pagamento dell'aiuto viene erogato a saldo in un'unica soluzione direttamente dall'Organismo Pagatore.
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