Data ultimo Aggiornamento 04/10/2013 - Permanente
Sostegno Specifico - Art. 68 Reg. CE 73/2009 |
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L'art. 68 ha introdotto un nuovo regime di sostegno specifico:
- per:
- specifici tipi di agricoltura che sono importanti per la tutela o il miglioramento dell'ambiente,
- il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli,
- il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli,
- il miglioramento dei criteri in materia di benessere degli animali,
- specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi;
- per far fronte a svantaggi specifici a carico degli agricoltori dei settori lattiero-caseario, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine e del riso in zone vulnerabili dal punto di vista economico o sensibili sotto il profilo ambientale,o, negli stessi settori, per tipi di agricoltura vulnerabili dal punto di vista economico;
- in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo al fine di cautelarsi dal rischio che le terre siano abbandonate e/o di far fronte a svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone;
- sotto forma di contributi per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante alle condizioni stabilite dall'articolo 70;
- per mezzo di contributi a fondi di mutualizzazione per le epizoozie e le malattie delle piante e gli incidenti ambientali, alle condizioni stabilite dall'articolo 71.
Lo Stato italiano, in applicazione dell'art. 68, ha disposto,con decreto ministeriale del 29/07/2009, l'attuazione delle misure di sostegno per i settori di seguito sinteticamente riportati:
- bovini
- ovicaprini
- latte
- olio d'oliva
- tabacco
- zucchero
- fronde recise
- avvicendamento
- premi assicurativi
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