L'Unione Europea sostiene la produzione agricola dei Paesi della Comunità attraverso l'erogazione, ai produttori, di aiuti, contributi e premi. Tali erogazioni, finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) e FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) , vengono gestite dagli Stati Membri attraverso gli Organismi Pagatori, istituiti ai sensi del Reg. (CE) n. 885/2006 (Art. 18). Con il decreto legislativo n. 165/99 è stata istituita l'Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Coordinamento e di Organismo pagatore. All'art. 3, commi 2 e 3, dello stesso decreto è disciplinata l'istituzione, da parte delle regioni e province autonome, di servizi ed Organismi per lo svolgimento delle funzioni di Organismo pagatore. L'AGEA, quale Organismo di Coordinamento, è, tra l'altro, incaricata:
- della vigilanza e del coordinamento degli Organismo Pagatori ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005;
- di verificare la coerenza della loro attività rispetto alle linee-guida comunitarie;
- di promuovere l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e delle relative procedure di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti comunitari da parte degli Organismi pagatori, monitorando le relative attività.
In tale ambito l'AGEA supporta le attività svolte dagli Organismi pagatori e assicura la predisposizione - ai fini dell'armonizzazione delle procedure - di appositi manuali di indirizzo. L'AGEA è anche l'Organismo pagatore italiano ed ha competenza per l'erogazione di aiuti, contributi, premi ed interventi comunitari, nonché per la gestione degli ammassi pubblici, dei programmi di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli per gli aiuti alimentari e per la cooperazione economica con altri paesi. I requisiti ed i vincoli cui deve corrispondere la struttura organizzativa dell'Organismo pagatore sono puntualmente individuati dal Reg. (CE) n. 885/2006. Esso introduce tre distinte funzioni che, nell'ambito dell' Organismo Pagatore, devono essere attribuite a tre diverse "unità organizzative":
Funzione di Autorizzazione dei pagamenti: consiste, in sintesi, nel determinare l'importo da pagare ai richiedenti.
Funzione di Esecuzione dei pagamenti: consiste, in sostanza, nell'impartire le istruzioni per il pagamento agli istituti "cassieri".
Funzione di Contabilizzazione dei pagamenti: consiste nella registrazione dei pagamenti eseguiti nei "libri contabili" e nella predisposizione di sintesi periodiche di spesa ai fini della consuntivazione alla Commissione, tramite l'Organismo di Coordinamento. |