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Nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato della pesca e dell'acquacoltura, la normativa comunitaria (Reg. Ce 104/2000 e Reg. Ce 2508/2000) prevede l'assegnazione alle organizzazioni di produttori di una indennità per compensare in parte i costi derivanti dalla gestione dei programmi operativi di pianificazione dell'offerta. Inoltre, è prevista anche (Reg. Ce 104/2000 e Reg. Ce 2814/2000) l'assegnazione, sempre alle organizzazioni di produttori riconosciuti, di un aiuto al riporto per il ritiro dal mercato di taluni prodotti specificati dagli stessi regolamenti comunitari.
L'indennità di compensazione è concessa per un tempo limitato:per le organizzazioni di produttori riconosciute anteriormente al 1 gennaio 2001, l'indennità è concessa per cinque anni consecutivi a partire da tale data. Le organizzazioni riconosciute successivamente a tale data possono, invece, ricevere l'indennità per i cinque anni successivi a quello del riconoscimento.
Domande e scadenze:
per l'indennità compensativa la domanda deve essere presentata all'Organismo pagatore entro il 20 febbraio di ogni anno (il pagamento sarà effettuato entro il 30 aprile dello stesso anno). Per l'aiuto al riporto la domanda deve essere presentata, invece, in qualsiasi momento dell'anno.
Importi:
i criteri di determinazione degli importi (sia per l'indennità compensativa che per l'aiuto al riporto) sono definiti dal Reg. Ce. 104/2000 (art. 9 per l'indennità compensativa, art. 23 per l'aiuto al riporto).
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