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La normativa comunitaria (Reg. CE 2707/2000) prevede la concessione di un aiuto finalizzato a favorire, tra i ragazzi in età scolare, il consumo dei seguenti prodotti lattiero caseari:
- Latte intero;
- Yogurt di latte intero;
- Latte parzialmente scremato;
- Yogurt di latte parzialmente scremato;
- Formaggi fusi freschi al 40% di grassi;
- Grana Padano;
- Parmigiano Reggiano;
L'aiuto viene concesso a condizione che i suddetti prodotti vengano distribuiti a prezzo agevolato, non vengano utilizzati per la preparazione dei pasti serviti agli studenti e siano di produzione comunitaria.
Beneficiari:
Possono richiedere l' aiuto i seguenti soggetti:
- istituti scolastici pubblici
- istituti scolastici privati
- amministrazioni responsabili
L'aiuto può essere richiesto anche dalle Ditte fornitrici, a condizione che il prezzo dei prodotti venga fatturato applicando una decurtazione di un ammontare pari all'importo dell'aiuto. Gli asili nido e le università sono esclusi dall'elenco dei beneficiari.
Importi:
- Latte intero: 18.15 euro per ogni 100 kg di prodotto
- Yogurt di latte intero: 18,15 euro per ogni 100 kg di prodotto
- Latte parzialmente scremato: 18,15 euro per ogni 100 kg di prodotto
- Yogurt di latte parzialmente scremato: 18,15 euro per ogni 100 kg di prodotto
- Formaggi fusi freschi al 40% di grassi: 54,45 euro per ogni 100 kg di prodotto
- Grana Padano: 154, 28 euro per ogni 100 kg di prodotto
- Parmigiano Reggiano: 169, 70 euro per ogni 100 kg di prodotto
Domande e scadenze:
La domanda deve essere presentata all'Organismo Pagatore entro:
- Il 30 aprile per i prodotti distribuiti dal 1/9 al 31/12;
- Il 31 ottobre per i prodotti distribuiti dal 1/1 al 30/6 (comunque il giorno di chiusura effettiva dell'anno scolastico)
- Il 31 dicembre per i prodotti distribuiti dal 1/7 al 31/8 (esclusivamente per le scuole materne con attività ininterrotta).
Alle domande pervenute in ritardo rispetto a tali scadenze si applica una penalità pari alla riduzione del 5% dell'ammontare totale dell'aiuto per un mese di ritardo e del 10% fino a due mesi di ritardo. Per i ritardi superiori ai due mesi, decade il diritto all'aiuto.
Pagamenti:
Il pagamento dell'aiuto viene erogato a saldo in un'unica soluzione direttamente dall'Organismo Pagatore.
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