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LATTE E PRODOTTI DERIVATI
 
La normativa comunitaria (Reg. CE 2707/2000) prevede la concessione di un aiuto finalizzato a favorire, tra i ragazzi in età scolare, il consumo dei seguenti prodotti lattiero caseari:
  • Latte intero;
  • Yogurt di latte intero;
  • Latte parzialmente scremato;
  • Yogurt di latte parzialmente scremato;
  • Formaggi fusi freschi al 40% di grassi;
  • Grana Padano;
  • Parmigiano Reggiano;
L'aiuto viene concesso a condizione che i suddetti prodotti vengano distribuiti a prezzo agevolato, non vengano utilizzati per la preparazione dei pasti serviti agli studenti e siano di produzione comunitaria.

Beneficiari:
Possono richiedere l' aiuto i seguenti soggetti:
  • istituti scolastici pubblici
  • istituti scolastici privati
  • amministrazioni responsabili
L'aiuto può essere richiesto anche dalle Ditte fornitrici, a condizione che il prezzo dei prodotti venga fatturato applicando una decurtazione di un ammontare pari all'importo dell'aiuto. Gli asili nido e le università sono esclusi dall'elenco dei beneficiari.

Importi:
  • Latte intero: 18.15 euro per ogni 100 kg di prodotto
  • Yogurt di latte intero: 18,15 euro per ogni 100 kg di prodotto
  • Latte parzialmente scremato: 18,15 euro per ogni 100 kg di prodotto
  • Yogurt di latte parzialmente scremato: 18,15 euro per ogni 100 kg di prodotto
  • Formaggi fusi freschi al 40% di grassi: 54,45 euro per ogni 100 kg di prodotto
  • Grana Padano: 154, 28 euro per ogni 100 kg di prodotto
  • Parmigiano Reggiano: 169, 70 euro per ogni 100 kg di prodotto
Domande e scadenze:
La domanda deve essere presentata all'Organismo Pagatore entro:
  • Il 30 aprile per i prodotti distribuiti dal 1/9 al 31/12;
  • Il 31 ottobre per i prodotti distribuiti dal 1/1 al 30/6 (comunque il giorno di chiusura effettiva dell'anno scolastico)
  • Il 31 dicembre per i prodotti distribuiti dal 1/7 al 31/8 (esclusivamente per le scuole materne con attività ininterrotta).
Alle domande pervenute in ritardo rispetto a tali scadenze si applica una penalità pari alla riduzione del 5% dell'ammontare totale dell'aiuto per un mese di ritardo e del 10% fino a due mesi di ritardo. Per i ritardi superiori ai due mesi, decade il diritto all'aiuto.

Pagamenti:
Il pagamento dell'aiuto viene erogato a saldo in un'unica soluzione direttamente dall'Organismo Pagatore.
 
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