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BACHI DA SETA
 
La normativa comunitaria (Reg. CE 845/72, Reg. CE 1045/73 e Reg. Ce 1668/2000) prevede l'assegnazione di un aiuto accoppiato per gli allevamenti di bachi da seta.
 
Beneficiari:
gli allevatori che producono telaini contenenti almeno 20.000 uova di bachi da seta atte dischiudersi e una quantità minima di bozzoli non inferiore ai 20 kg.

Domanda:
deve essere presentata da ciascun allevatore per il tramite dell'Associazione Nazionale Bachicoltori entro il 30 novembre di ogni anno e deve essere corredata dal certificato originale (o copia autenticata) rilasciato dall'organismo ricevimento bozzoli (di cui all'art. 4 della Circolare MIpaaf del 21/6/82) attestante il nr. telaini allevati

Importo:
è calcolato moltiplicando il numero di telaini per l'importo unitario che annualmente viene fissato dalla Comunità (per il 2007 è stato di euro 133,26).

Pagamenti:
vengono effettuati dall'Organismo Pagatore, esclusivamente attraverso accreditamento su conto corrente bancario o postale, entro il 30 marzo di ogni anno.

 
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