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VITIVINICOLO
 

Nell'ambito della nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo, la normativa comunitaria prevede l'assegnazione dei seguenti aiuti e sostegni:
Distillazione: estrapolazione dell'alcol da sottoprodotti della vinificazione o direttamente dal vino.

 

 

  • aiuto per la distillazione obbligatoria di fecce e vinacce
  • aiuto per la distillazione facoltativa del vino
  • aiuto per la distillazione di crisi (vino)
  • aiuto al magazzinaggio privato di alcol
  • aiuto al magazzinaggio privato di vino o mosti
  • aiuto per l'arricchimento del vino
  • aiuto per i succhi d'uva
  • sostegni alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti

 
DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA (fecce e vinacce):


La normativa comunitaria (Reg. CE 1493/99 e Reg. CE 1623/2000) prevede l'assegnazione di un aiuto accoppiato per la produzione di alcol grezzo ricavato attraverso la distillazione dei residui inquinanti (fecce e vinacce) dei processi di vinificazione. La distillazione di tali residui è obbligatoria per tutti i produttori.

  • Beneficiari: possono chiedere di essere ammessi a tale regime soltanto i distillatori riconosciuti.
  • Importo: viene calcolato moltiplicando gli ettanidri di distillato prodotto per l'importo unitario che varia di anno in anno poiché è stabilito direttamente dalla Commissione Europea
  • Domanda: deve essere presentata all'Organismo Pagatore entro il 30 novembre di ogni anno e deve essere corredata dalle fatture relative all'acquisto delle fecce e delle vinacce utilizzate per produrre il quantitativo di alcol per il quale si chiede l'aiuto (il prezzo minimo di vendita delle fecce e delle vinacce è stabilito, di anno in anno, dalla Comunità). L'ammissione all'aiuto è comunque vincolata anche alla presenza dei verbali relativi ai controlli preventivi che gli uffici della Agenzia delle Dogane sono obbligati ad effettuare per verificare la quantità di alcol prodotta e la sua gradazione alcolica. Tali verbali sono trasmessi all'Organismo Pagatore direttamente dagli uffici doganali.
  • Pagamento: è effettuato dall'Organismo Pagatore, esclusivamente attraverso accreditamento su conto corrente bancario o postale, entro il 28/29 febbraio dell'anno successivo alla campagna di riferimento.
  • Anticipo: i beneficiari possono chiedere all'Organismo Pagatore l'anticipazione totale dell'aiuto spettante.
  • Vendita dell'alcol (obbligo dell'Organismo Pagatore a comprarlo): i distillatori possono decidere di vendere l'alcol grezzo prodotto da fecce e vinacce immettendolo direttamente sul mercato oppure cedendolo all'Organismo Pagatore che è obbligato ad acquistarlo al prezzo fissato dalla Comunità. In tal caso, l'alcol viene immagazzinato e quindi successivamente venduto dalla stesso Organismo Pagatore.

 

DISTILLAZIONE FACOLTATIVA:

La normativa comunitaria prevede l'assegnazione di un aiuto accoppiato per la produzione di alcol ricavato dalla distillazione del vino.

  • Beneficiari: possono chiedere di essere ammessi all'aiuto soltanto i distillatori riconosciuti. La domanda deve essere presentata entro il 30 novembre di ogni anno.
  • Requisiti: per ottenere l'aiuto occorre che i beneficiari siano in possesso di un contratto di compravendita di vino sottoscritto con la controparte negli uffici dell'Ispettorato Regionale dell'Agricoltura. La controparte (venditore di vino), a sua volta, è obbligata a prestare una garanzia all'Organismo Pagatore (fideiussione o polizza fideiussoria) di 5 euro per ogni ettolitro di vino oggetto del contratto di cui sopra.
  • Importo: viene calcolato moltiplicando gli ettolitri di distillato prodotti per l'importo unitario che varia di anno in anno poiché dipende dal plafond nazionale assegnato allo Stato Membro.
  • Pagamenti: viene effettuato, esclusivamente attraverso accreditamento su conto corrente bancario o postale, entro il 28/29 febbraio dell'anno successivo alla campagna di riferimento.
DISTILLAZIONE DI CRISI:

La normativa comunitaria prevede che uno Stato Membro, per porre rimedio alle eccedenze del proprio mercato nazionale , possa chiedere alla Comunità l'erogazione di un aiuto per la distillazione del vino (distillazione di crisi). Adempimenti, scadenze e importi vari sono di conseguenza disciplinati caso per caso.Non ci possono essere più di due distillazioni di crisi consecutive e vi deve essere una precisa situazione di crisi individuata e motivata alla Commissione da parte dello Stato richiedente.

MAGAZZINAGGIO PRIVATO DI ALCOL:

La normativa comunitaria prevede l'assegnazione di un aiuto accoppiato per il magazzinaggio privato di alcol.

  • Beneficiari: possono chiedere di essere ammessi a tale regime solo i distillatori riconosciuti
  • Magazzini fiscali: l'alcol deve essere depositato nei magazzini fiscali che sono sotto il diretto controllo delle Agenzie delle Dogane.
  • Periodo di magazzinaggio: per ottenere l'aiuto l'alcol deve essere immagazzinato per un periodo minimo di 6 mesi e massimo di 12.
  • Importo: viene calcolato sulla quantità di prodotto e sul periodo di magazzinaggio moltiplicato per l'importo unitario stabilito annualmente dalla Commissione.
  • Pagamenti: vengono effettuati dall'Organismo Pagatore al termine del periodo di magazzinaggio esclusivamente attraverso accreditamento su conto corrente bancario o postale. Tuttavia, i beneficiari hanno la possibilità di chiedere un anticipo del 100% sul pagamento loro spettante.
AIUTO PER L'ARRICCHIMENTO DEL VINO:

La normativa comunitaria prevede l'assegnazione di un aiuto accoppiato per le operazioni di aumento della gradazione alcolica del vino mediante l'utilizzo di mosti.
  • Beneficiari:sono i produttori di vino in regola con lo schedario vitivinicolo e le dichiarazioni vitivinicole.
  • Importo:viene calcolato moltiplicando il montegradi per l'importo unitario stabilito annualmente dalla Commissione.
  • Domanda:deve essere presentata all'Organismo Pagatore entro il 30 aprile dell'anno successivo alla campagna di riferimento.
  • Pagamenti:sono effettuati dall'Organismo Pagatore, esclusivamente attraverso accreditamento su conto corrente bancario o postale, tra il 1 gennaio e il 31 agosto dell'anno successivo alla campagna di riferimento.
MAGAZZINAGGIO DEL VINO O DEI MOSTI:

La normativa comunitaria prevede l'assegnazione di un aiuto accoppiato per il magazzinaggio del vino o dei mosti.

  • Beneficiari:produttori di vino.
  • Importo:dipende dalla quantità di vino immagazzinata e dai giorni di magazzinaggio moltiplicati per l'importo unitario fissato annualmente dalla Commissione.
  • Domanda:deve essere presentata all'Organismo Pagatore successivamente al magazzinaggio.
  • Pagamenti:vengono effettuati, esclusivamente attraverso accreditamento su conto corrente bancario o postale, al termine di periodo di magazzinaggio.
  • Beneficiari:produttori di vino.
  • Importo:dipende dalla quantità di vino immagazzinata e dai giorni di magazzinaggio moltiplicati per l'importo unitario fissato annualmente dalla Commissione.
  • Domanda:deve essere presentata all'Organismo Pagatore successivamente al magazzinaggio.
  • Pagamenti:vengono effettuati, esclusivamente attraverso accreditamento su conto corrente bancario o postale, al termine di periodo di magazzinaggio.
  • Periodo di magazzinaggio:minimo 6 mesi, massimo 9 mesi.
AIUTI PER I SUCCHI DI UVA:

La normativa comunitaria prevede l'assegnazione di un aiuto accoppiato per la trasformazione dei mosti in succo di uva.

  • Beneficiari:le industrie di trasformazione.
  • Domanda:può essere presentata all'Organismo Pagatore in qualsiasi momento dell'anno ma deve essere corredata dai contratti di acquisto dei mosti e dalla relativa certificazione rilasciata dall'Ispettorato centrale per la qualità del Mipaaf.
  • Importo:quantitativo per importo unitario stabilito dalla Commissione europea.
 
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