|
|
|
La normativa comunitaria (Reg. Ce 797/2004 e 917/2004) prevede l'assegnazione di un aiuto accoppiato per le seguenti azioni finalizzate al miglioramento delle condizioni di produzione e commercializzazione del miele:
- assistenza tecnica agli apicoltori e alle associazioni di apicoltori;
- lotta contro la varroasi;
- razionalizzazione della transumanza;
- misure di sostegno ai laboratori di analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del miele;
- misure di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario;
- collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura.
Non sono ammissibili al finanziamento tutte quelle azioni che hanno già beneficiato di analoghi finanziamenti strutturali nell'ambito dello sviluppo rurale (Reg. CE 1257/1999 e 1698/2005).
Beneficiari:
Possono richiedere l'aiuto:
- consorzi apistici
- associazioni di apicoltori
- apicoltori, singoli o associati in regola con denuncia detenzione arnie
- Enti
Importi:
L'importo dell'aiuto varia a secondo della tipologia di azione attuata e viene calcolato in percentuale sulla spesa sostenuta, in misura variabile tra il 50% e il 100%.
Domande e scadenze:
Ogni beneficiario può chiedere il finanziamento di una o più azioni presentando, comunque, una sola domanda nell'anno civile all'Organismo Pagatore. La data di scadenza per la presentazione della domanda viene fissata annualmente con apposita circolare dall'Organismo Pagatore, che provvederà all'approvazione o meno delle richieste. Le azioni approvate dovranno essere ultimate attuate entro il 31 agosto di ogni anno.
Pagamenti:
La richiesta di liquidazione deve essere inoltrata all'Organismo Pagatore entro il 1 settembre di ogni anno, mentre il contributo viene erogato entro il 15 ottobre di ogni anno, esclusivamente attraverso accreditamento su conto corrente bancario o postale.
|
|
|
|