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PRUGNE-PESCHE-PERE-POMODORI
 
La normativa comunitaria (Reg. CE 1782/03) e quella nazionale (D.M. 1229/08, 2693/08 e 3635/07) prevedono l'assegnazione di un aiuto accoppiato per la produzione dei seguenti ortofrutticoli freschi destinati alla trasformazione:
  • pomodori
  • pesche
  • pere
  • prugne d'ente
Beneficiari
Possono chiedere l'aiuto i produttori associati ad Organizzazioni di Produttori (OP) o ad Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) che risultino negli elenchi del censimento di settore realizzato nel 2007 dall'Organismo Pagatore su disposizione del Ministero delle politiche agricole.
 
Domande e scadenze
Per consentire l'erogazione dell'aiuto, la normativa prevede obblighi sia a carico del singolo produttore che fa richiesta, sia a carico dell'organizzazione cui è associato, che per gli stessi trasformatori cui viene consegnato il prodotto.

Gli obblighi a carico del produttore sono:
  • sottoscrizione, per il tramite della propria organizzazione, di un contratto di fornitura con un trasformatore riconosciuto (i contratti vengono stipulati dalle Op o dalle Aop). Le scadenze per la sottoscrizione dei suddetti contratti sono: il 28 febbraio per il pomodoro e il 20 luglio per pesche, pere e prugne d'enti.
  • presentazione della Domanda Unica all'Organismo Pagatore entro il 15 maggio. Nella domanda devono essere indicati sia l'organizzazione cui si è associati che la quantità di superficie investita per il prodotto destinato alla trasformazione
Gli obblighi a carico delle Op o delle Aop sono:
  • comunicare all'Organismo Pagatore entro il 15 marzo la propria base sociale, ovvero l'elenco dei produttori associati
  • comunicare all'Organismo Pagatore entro il 30 giugno l'eventuale aggiornamento della propria base sociale e le singole superfici indicate da ciascun produttore associato nella propria Domanda Unica
  • comunicare all'Organismo Pagatore il quantitativo di prodotto consegnato da ogni singolo produttore associato. Le scadenze relative a tale comunicazione sono: il 15 ottobre per le prugne d'enti, il 31 ottobre per le pesche, il 15 novembre per il pomodoro e il 1 dicembre per le pere.
Gli obblighi a carico dei trasformatori sono:
  • rilasciare all'atto della consegna del prodotto il relativo certificato che deve essere contestualmente comunicato all'Organismo Pagatore
Resa
Per ottenere l'aiuto, la quantità di prodotto consegnata non deve essere inferiore al 70% delle rese regionali indicate nel decreto ministeriale 1229/2008.

Importo
L'importo dell'aiuto è calcolato moltiplicando gli ettari di superficie destinate alla coltivazione del prodotto per l'importo unitario fissato annualmente per decreto dal Ministero delle politiche agricole (entro il 31 gennaio per il pomodoro, entro il 15 marzo per pesche, pere e prugne d'enti)

Pagamenti
Vengono effettuati dall'Organismo Pagatore, esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale, tra il 1 dicembre e il 30 giugno successivi alla presentazione della Domanda Unica.
 
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