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TABACCO
 
La normativa comunitaria (Reg. Ce 1782/03 e 2182/05) prevede la concessione di un aiuto accoppiato per la produzione di tabacco per il quale, comunque, vige anche il regime di pagamento unico (vedere sezione pagamento unico).
 
Beneficiari
I soggetti che possono chiedere di essere ammessi all'aiuto accoppiato sono:
  • produttori non associati in possesso di titoli
  • produttori non associati e senza titoli ma che abbiano sottoscritto nell'anno di riferimento 2005 un contratto con un trasformatore riconosciuto
  • associazioni di produttori riconosciuti
Tutti i soggetti sopra indicati per poter accedere all'aiuto devono sottoscrivere, per l'anno al quale si riferisce la richiesta, un contratto di fornitura con un trasformatore riconosciuto. I produttori in possesso di titoli che chiedono di essere ammessi al regime di pagamento unico (aiuto disaccoppiato) possono utilizzare la medesima superficie ammissibile per chiedere anche l'aiuto accoppiato. I produttori della Regione Puglia sono esclusi dal regime di aiuto accoppiato.
 
Importi
L'importo unitario (al chilo) varia a seconda del gruppo varietale di appartenenza del tabacco coltivato e viene fissato indicativamente con decreto Ministeriale entro il 15 marzo di ogni anno. L'importo definitivo, che viene fissato anch'esso con decreto ministeriale, dipende dalla quantità di prodotto raccolta e consegnata ai trasformatori su scala nazionale.


Domanda e scadenze
Per poter essere ammessi all'aiuto occorre:
  • sottoscrivere il contratto di fornitura con il trasformatore riconosciuto entro il 30 aprile di ogni anno
  • provvedere alla registrazione del contratto presso l'Organismo Pagatore entro il 15 maggio di ogni anno
  • presentare la Domanda Unica entro il 15 maggio direttamente all'Organismo Pagatore o per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola
Pagamenti
I pagamenti vengono effettuati, esclusivamente attraverso accreditamento su conto corrente bancario o postale, solo a conclusione delle consegne totali contrattate e comunque non oltre il 30 aprile dell'anno successivo. Le associazioni di produttori riconosciute, una volta ottenuto il pagamento, provvederanno entro il 30 giugno a trasferire a ciascun produttore associato la quota di pagamento loro spettante.


Anticipi sui pagamenti
La normativa comunitaria e quella nazionale prevedono la possibilità dell'erogazione di un anticipo sul pagamento dell'aiuto calcolato sul 50% del prodotto indicato nel contratto di fornitura. La domanda di anticipo deve essere fatta all'Organismo Pagatore solo dopo il 16 settembre di ogni anno e comunque non oltre il 15 febbraio dell'anno successivo. La liquidazione dello stesso avverrà dopo il 16 ottobre.
 
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