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L'art. 88 del Reg. Ce 1782/03 prevede l'assegnazione di un aiuto accoppiato per le superfici seminate a colture energetiche. La normativa comunitaria definisce energetiche quelle colture destinate alla realizzazione dei seguenti prodotti:
- energia termica ed elettrica ricavata da biomassa
- biocarburanti o carburanti rinnovabili indicati all'art. 2, paragrafo 2, della direttiva CE n. 30 dell'8 maggio 2003
Importo:
L'importo unitario annuo dell'aiuto è di 45 euro per ettaro.
Domande e scadenze:
L'agricoltore per ottenere il premio deve:
- sottoscrivere un contratto con trasformatori o collettori riconosciuti, prima della presentazione della Domanda Unica
- presentare la Domanda Unica all'Organismo Pagatore, anche per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola, entro il 15 maggio di ogni anno.
Pagamenti:
L'aiuto sarà erogato tra il 1 dicembre e il 30 giugno successivi alla presentazione della Domanda Unica, esclusivamente attraverso accreditamento su conto corrente bancario o postale.
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