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Il regime di pagamento unico è esteso anche al settore delle sementi per le quali, tuttavia, la normativa comunitaria (art. 99 Reg. Ce 1782/03) prevede anche l'assegnazione di un aiuto integrativo. Tale aiuto è accoppiato, ovvero è legato alla tipologia di coltivazione e alla quantità prodotta.
Beneficiari:
Tutte le aziende agricole, anche quelle non in possesso di titoli
Importi:
L'allegato XI del Reg. CE 1782/03 definisce gli importi unitari per ciascuna tipologia di sementi, che vengono calcolati sulla base dei quintali prodotti. Tuttavia, nel caso in cui la superficie per la quale si chiede l'aiuto integrativo è la stessa di quella per la quale si chiede il pagamento unico, la somma che verrà corrisposta al richiedente sarà pari al risultato della sottrazione tra l'importo dell'aiuto integrativo e l'importo dell'aiuto dovuto al regime di pagamento unico. Tale disposizione non si applica, invece, per le specie elencate ai punti 1 e 2 dell'Allegato XI del Reg. Ce 1782/03. Per queste specie l'aiuto è, infatti, corrisposto integralmente.
Domande e scadenze:
L'agricoltore per ottenere l'aiuto deve:
- presentare all'organismo pagatore, anche per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola, i contratti di moltiplicazione stipulati con una impresa sementiera. Nel caso in cui il produttore sia una ditta sementiera o un costitutore che moltiplichi direttamente il prodotto, la documentazione richiesta è la dichiarazione di coltivazione. Tali documenti devono riportare il dettaglio delle superfici oggetto del contratto o della dichiarazione di coltivazione.
- presentare all'organismo pagatore, anche per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola, entro il 15 maggio, la Domanda Unica all'interno della quale devono essere indicate soltanto particelle o porzioni di esse riconducibili a superfici oggetto di contratto, o di dichiarazione, con l'indicazione delle specie e varietà prodotte.
- presentare all'organismo pagatore, anche per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola, entro il 31 maggio, una dichiarazione integrativa alla Domanda Unica nella quale devono essere specificati i quantitativi di semente per i quali è richiesto l'aiuto. Ciascun quantitativo, relativo ad un lotto di semente certificato dall'ENSE, deve essere accompagnato dalla corrispondente dichiarazione di avvenuta certificazione e dalla dichiarazione attestante che il prodotto sia stato avviato alla commercializzazione per la semina.
Pagamenti:
I pagamenti vengono effettuati tra il 1 dicembre e il 30 giugno successivi alla presentazione della domanda unica e vengono erogati esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale.
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