L'art. 69 del Titolo IV del Regolamento CE 1782/03 prevede l'assegnazione di aiuti accoppiati supplementari (legati pertanto al tipo di coltura e alla quantità prodotta) e per produzioni di qualità. Tali aiuti vengono assegnati nei seguenti settori:
- Seminativi
- Grano duro
- Grano tenero
- Mais
- Barbabietola in avvicendamento
- Carne bovina
- Ovicaprini Avvicendamento
Beneficiari:
Tutte le aziende agricole, anche quelle che non possiedono titoli. Le relative produzioni devono, tuttavia, essere realizzate su terreni ai quali non sono associati titoli ordinari.
Importi:
I pagamenti degli aiuti vengono calcolati per ettaro o Uba, mentre gli importi unitari per ciascuna tipologia di aiuto sono fissati annualmente sulla base del plafond nazionale e sul numero delle domande presentate.
Domande e scadenze:
La richiesta per l'assegnazione degli aiuti previsti dal Titolo IV deve essere fatta attraverso la Domanda Unica e pertanto entro il 15 maggio di ogni anno. Tuttavia, le istanze di aiuto possono essere presentate anche oltre la data di scadenza ma per ogni giorno di ritardo è prevista una penalità sulla somma dovuta. La domanda deve essere presentata all'organismo pagatore anche per il tramite dei Centri di assistenza agricola.
Pagamenti:
I pagamenti vengono effettuati tra il 1 dicembre e il 30 giugno successivi alla presentazione della domanda e vengono erogati esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale.
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