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I regimi previsti dal titolo IV del regolamento comunitario 1782/03 consentono l'assegnazione di aiuti cosiddetti accoppiati, ovvero legati a determinati tipi di coltura e alla quantità prodotta e pertanto indipendenti dal premio unico. Tali aiuti sono:
- premio specifico per la qualità del frumento duro
- premio per le colture proteiche
- aiuto specifico riso
- pagamento per la superficie per la frutta a guscio
- aiuti alle sementi
- premio per i prodotti lattiero caseari e pagamenti supplementari
Beneficiari:
Tutte le aziende agricole, anche quelle non in possesso di titoli, che rispettano le condizioni previste appunto dal Titolo IV del Reg. Ce 1782/03.
Importi:
I pagamenti degli aiuti vengono calcolati per ettaro o Uba, mentre gli importi unitari per ciascuna tipologia di aiuto sono fissati annualmente sulla base del plafond nazionale e sul numero delle domande presentate.
Domande e scadenze:
La richiesta per l'assegnazione degli aiuti previsti dal Titolo IV deve essere fatta attraverso la Domanda Unica e pertanto entro il 15 maggio di ogni anno. Per le semine invece la scadenza è fissata al 31 maggio. Tuttavia, le istanze di aiuto possono essere presentate anche oltre le date di scadenza ma per ogni giorno di ritardo è prevista una penalità sulla somma dovuta.
La domanda deve essere presentata all'organismo pagatore anche per il tramite dei Centri di assistenza agricola.
Pagamenti:
I pagamenti vengono effettuati tra il 1 dicembre e il 30 giugno successivi alla presentazione della domanda e vengono erogati esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale.
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